Art. 3.
(Calcolo ai fini pensionistici del reddito sociale).

      1. Il periodo di fruizione del reddito sociale è calcolato ai fini pensionistici con i criteri e le modalità indicati con apposito decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.